L’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)
I Tecnici ne parlano sin dal 2015, quando venne emanato il Decreto Interministeriale 26 Giugno 2015, ma è da Maggio di quest’anno, con il Superbonus, che l’A.P.E. è sulla bocca di tutti, soprattutto dei non addetti ai lavori. Per cercare di fare chiarezza e spiegare bene di cosa stiamo parlando, abbiamo chiesto indicazioni all’Ing. Erica Bianconi. Ecco cosa ci ha spiegato.
Il 19 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio che prevede una serie di misure per rilanciare l’economia italiana anche a seguito della pandemia da COVID-19. In particolare, l’articolo 119 introduce la possibilità di portare la detrazione al 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico degli edifici e all’articolo 121 estende alcune opportunità fiscali, quali la cessione del credito ed il cosiddetto “sconto in fattura”, anche agli attuali strumenti  detrazione: Ecobonus, Bonus casa e Bonus facciate.
Ad oggi sono stati pubblicati tutti gli attuativi e quindi il quadro normativo è completo e permette la piena applicazione del beneficio del 110%.
Secondo lo stesso articolo, gli interventi “trainanti”, anche congiuntamente agli interventi “trainati”, per poter accedere al Bonus 110% devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il raggiungimento della classe più alta.
Interventi trainanti
a) Isolamento termico delle superfici opache verticali , orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
b)Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per la climatizzazione o Acqua Calda Sanitaria
  • a condensazione di efficienza almeno classe A
  • a pompa di calore inclusi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
  • con impianti di microcogenerazione
  • collettori solar

c) Interventi antisismici su edifici in zona 1,2,3 (esclusa la 4 a pericolosità molto bassa)

Interventi trainati

a) Interventi di efficienza energetica (attuale ecobonus)

b) Installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo

c) Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Come attestare il miglioramento di 2 classi energetiche e cosa è l’APE

Il DM ed i relativi decreti attuativi, affermano che il miglioramento di almeno 2 classi energetiche è dimostrato solo tramite un Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato. Per definire l’attestato di Prestazione Energetica, detta anche APE, si fa riferimento all’attuale norma, ovvero il DM 26.06.2015 “Decreto linee guida APE”.
In Italia la classificazione energetica di un edificio fa riferimento allo schema indicato Allegato 1 del Decreto linee guida APE.
La classe energetica di un edificio è definita dall’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Tutti gli indici sono espressi in kWh/mq anno.

EPgl,nren = EPH,nren + EPW,nren+ EPC,nren + EPV,nren+ EPL,nren+ EPT,nren

Dove:
EPH,nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale
EPW,nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la produzione dell’acqua calda sanitaria
EPC,nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva
EPV,nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione
EPL,nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per l’illuminazione artificiale
EPT,nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il trasporto di persone e cose
La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPgl,nren,rif,standard (2019/21)), calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del Decreto Requisiti Minimi, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento, dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B.
Come caratteristiche “standard” degli elementi edilizi si fa riferimento al paragrafo 1.1 dell’Appendice A, Allegato 1 del DM requisiti minimi, sintetizzate nella tabella di seguito.
Come caratteristiche “standard” degli impianti si fa riferimento al paragrafo 1.2 dell’Appendice A, Allegato 1 del DM requisiti minimi, sintetizzate nella tabella di seguito.

Difficile o facile ottenere il salto di 2 classi energetiche?

 
Come sopra descritto, l’indice base per la classificazione è EPgl-nren che viene confrontato con il valore di EPgl-nren,rif,standard (2019-2021), cioè lo stesso indice calcolato su un “edificio standard” che, in base alla norma di riferimento, ha un involucro molto prestazionale, ma ha impianti molto tradizionali, sicuramente non impianti a fonte rinnovabile. Per questo motivo eventuali interventi sull’involucro effettuati su edifici esistenti tendono a riflettersi poco sulla classe energetica: anche se si partisse da un involucro molto scarso, pur realizzando interventi di miglioramento notevoli, l’effetto sulla classe energetica finale tenderebbe a essere limitato, poiché il confronto avverrebbe con un edificio con involucro molto prestazionale e non con l’edificio di partenza.
Di contro, invece, gli interventi sugli impianti soprattutto se a fonti rinnovabili (solare termico, pompa di calore, fotovoltaico), porterebbero ad abbassare l’indice EPgl-nren. Inoltre il confronto avviene con edificio con impianti tradizionale, che ha quota non rinnovabile molto alta. Per questo gli interventi sugli impianti con ricorso a fonti rinnovabili si riflettono in misura molto maggiore sulla classe energetica, arrivando più facilmente a migliorarla anche in modo consistente. L’indicatore della classificazione EPgl-nren rappresenta il fabbisogno di energia coperto da fonti non rinnovabili, quindi, maggiore è la quota rinnovabile minore sarà il valore di tale indicatore a prescindere dagli altri aspetti e quindi migliore la classe energetica.

APE ordinario o “APE convenzionale”?

 
Il DM Requisiti Tecnici, in merito alla detrazione Superbonus, fa riferimento ai cosiddetti “APE Convenzionali”, ovvero attestati redatti per edifici con più unità immobiliari, e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo del superbonus. Negli APE convenzionali l’indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e
dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Dal punto di vista tecnico, il salto di due classi energetiche per gli interventi attestato sull’intero fabbricato dovrebbe essere verificato su ciascuna unità immobiliare: risultato difficile da ottenere, perché in un edificio plurifamiliare, soprattutto se condominio complesso, ci potrebbero essere unità immobiliari che non raggiungono l’obiettivo.

Chi può redigere un APE?

 
In Italia, gli APE delle singole unità immobiliari devono essere redatti esclusivamente da professionisti iscritti all’elenco dei soggetti certificatori della Regione di riferimento. Solo gli “APE convenzionali” redatti per edifici composti da più unità immobiliari nella loro interezza possono essere predisposti da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori. Per tecnico abilitato si intende “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”, ovvero un geometra o ingegnere qualificato. Inoltre, l’APE ordinario deve essere depositato al catasto regionale, mentre l’APE convenzionale è un documento redatto solo ai fini della richiesta del superbonus e non deve essere depositato in Regione, ma solo allegato sul portale telematico di ENEA per la richiesta.
È importante notare inoltre che, come indicato nelle norme di riferimento,  agli APE ordinari deve essere applicato l’obbligo di terzietà rispetto alla proprietà, ai progettisti e direttori lavori, alle imprese esecutrici dei lavori e ai venditori dei prodotti istallati. L’APE post intervento, ed ante se non presente, dovrà essere quindi redatto da un certificatore energetico riconosciuto dalla regione di riferimento e diverso dal proprietario, progettista e tecnico riferito all’intervento.

Come calcolare la parcella per la redazione di un APE ordinario?

 
Per la parcella riferita ad un APE ordinario, si può far riferimento alla Legge 90 del 3 agosto 2013, anche se la modalità della redazione dei compensi di riferimento può essere  “a discrezione” o “a forfait”.
In particolare, la norma prevede in particolare  un compenso calcolato come di seguito.
Compenso di riferimento (€)                 C = B x C1 x C2 x C3 x C4 x ISTAT
In cui:
B = Compenso base: deducibile dalla tabella allegata, in funzione della tipologia degli edifici (secondo DPR 412/1993) e delle loro superfici o volumi.
C1 = coefficiente legato alla documentazione:
1 = qualora sia possibile avere a disposizione tutta la documentazione necessaria, come richiesta.
1,4 = qualora sia possibile avere a disposizione solo piante, sezioni e prospetti, quotati.
1,8 = qualora siano disponibili solo le piante non quotate (ad esempio le piante catastali).
1 = diagnosi base: come definita nel D.Lgs 192/05, D.Lgs 115/08, DPR 59/09, etc.
10 = diagnosi analitica: secondo norme UNI CEI/TR 11428/2011 e successivi recepimenti, integrazioni e modifiche.
C3 = coefficiente legato alla ripetitività: la ripetitività si presenta solo nel caso di fabbricati/impianti perfettamente uguali e per i quali si devono cambiare solo i dati relativi alla proprietà, agli indirizzi e parametri catastali.
1 = nessuna ripetitività.
0,85 = nel caso in cui dal 20% al 50 % dei fabbricati sia di tipo ripetitivo, come sopra indicato.
0,7 = nel caso in cui oltre il 50% dei fabbricati sia di tipo ripetitivo come sopra indicato.
C4 = coefficiente legato alla Classe / complessità: coefficiente legato alla classificazione energetica, da assumere sia in fase preventiva ipotizzando una probabile classificazione, sia in fase di risultato “a posteriori” per la valutazione della congruità dei compensi.
1 = Classificazione energetica: D – E – F – G
1,3 = Classificazione energetica: C
1,6 = Classificazione energetica: A+ – A – B
ISTAT = coefficiente di rivalutazione ISTAT con indice base gennaio 2014
Ma perché è importante conoscere l’A.P.E.? Non è una cosa da tecnici? Certo. Ma in aleo sappiamo bene, che quando si parla di casa, in realtà si fa riferimento a tutti i valori che vengono associati al “concetto di casa” (la famiglia, i figli, i sogni, i soldi, un investimento sicuro e così via) e ci adoperiamo da sempre perché possiate godere serenamente di una vita ad energia solare. Tutti noi desideriamo poter avere il meglio e perché ciò accada è necessario informarsi e capire bene cosa cercare.